VISITE DOMICILIARI

ART. 47 - VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI.

La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
E’ a cura del medico di assistenza primaria la modalità organizzativa di ricezione delle richieste di visita domiciliare.