
Ai sensi del DA DEL 12.08.2010:
I medici prescrittori, nello stabilire il libello di priorità, devono riferirsi agli
elementi individuati nell’accordo Stato-Regioni dell’11 luglio 2002 e ribaditi
nel decreto 17 novembre 2009:
1)
severità del quadro clinico (incluso il sospetto diagnostico);
2)
prognosi (quoad vitam o quoad valitudinem);
3)
tendenza al peggioramento a breve;
4)
presenza di dolore e/o di deficit funzionale;
5)
implicazioni sulla qualità di vita;
6) casi
particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato;
7)
speciali caratteristiche del paziente che possono configurare delle eccezioni,
purché esplicitamente dichiarate dal medico prescrittore.
Da questi
elementi scaturiranno le attribuzioni della priorità da parte del Medico
prescrittore, che comporteranno inoltre da parte delle strutture erogatrici l’attivazione
di agende di prenotazione differenziate:
–
prestazione di emergenza-urgenza = va indirizzata in pronto soccorso;
–
prestazione di tipo U (urgente) = entro 24-48 ore;
–
prestazione di tipo B (breve) = entro 10 giorni;
–
prestazione di tipo D (differibile) = entro 30 giorni;
– prestazione di tipo P
(programmata) = prestazione programmata.